Statuto

Categorie

STATUTO di ALCALIA – Associazione di promozione sociale A.P.S.

Ente del Terzo Settore “ETS”

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

ART.1

E’ costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in MANTOVA (MN) in Via Roberto Ardigò n.18,c.a.p. 46100, l’Associazione di promozione sociale denominata “ALCALIA – APS”, quale Ente del terzo settore, in conformità al dettato dell’art.35 del D.Lgs 117/2017.

L’Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2

L’Associazione “ALCALIA – aps”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e Attività

ART.3 Finalità dell’Associazione

L’Associazione di promozione sociale ha come scopo quello di operare nel settore della ricerca, elaborazione e divulgazione scientifica di tutte le informazioni che, con finalità educativa, possano aiutare i cittadini di qualsiasi età a fare scelte consapevoli relativamente alle abitudini  alimentari, alle attività motorie, al risparmio energetico, al rispetto dell’ambiente, al più corretto stile di vita e quant’altro possa migliorare il loro stato di salute e/o a permettere loro un’efficace attività di prevenzione delle malattie o dei disturbi fisici o psicologici. 

L’Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore:

  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

Può inoltre esercitare, in via secondaria, attività di riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ART.4  L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività specifiche:

  • Organizza e gestisce programmi ed attività di divulgazione di informazioni scientifiche nelle scuole, università, circoli, associazioni, luoghi di lavoro in coerenza con le finalità etiche dell’Associazione, promuovendo la conoscenza di pratiche, terapie, alimenti, stili di vita a salvaguardia della propria salute, selezionati da esperti in medicina, biologia, attività sportive, discipline olistiche, nutrizione, psicologia e altri professionisti che possano fornire orientamenti sulla corretta prevenzione di disturbi fisici e psicologici a tutte le età e nelle diverse fasi di vita.
  • L’Associazione realizza i suoi scopi anche attraverso l’organizzazione e la gestione di eventi, seminari, convegni, meetings di formazione,  webinar, news letters, mailings, e.book, web, social networks, magazines, blog, articoli, pubblicazioni per la divulgazione di studi, ricerche e innovazioni che abbiano una coerente e diretta attinenza con le attività su indicate.
  • L’Associazione promuove, organizza e coordina tutte le attività idonee a perseguire in via diretta o indiretta le finalità sociali e a favorire il mutuo sostegno e la solidarietà fra i propri iscritti promuovendo iniziative di carattere culturale, salutistico, economico, turistico, sportivo e ricreativo.
  • L’associazione promuove la costruzione di reti di relazioni professionali, sportive, scientifiche e di economie solidali per offrire il miglior supporto possibile a favore degli associati. Tale attività, inoltre, è finalizzata alla ricerca e alla diffusione delle più rappresentative esperienze mediche, professionali, scientifiche e sociali, nonché alla selezione di prodotti, pratiche, servizi, trattamenti e terapie  finalizzati al miglioramento della qualità della vita, del benessere e della salute fisica e psicofisica delle persone di qualsiasi età, ceto sociale, razza e credo religioso.
  • Per la diffusione e lo scambio dei prodotti e dei servizi indicati al punto precedente l’Associazione intende svolgere tutte le azioni che possano consentire esclusivamente ai propri associati di acquisire gli stessi alle condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato. A sostegno di tale funzione e nel rispetto delle normative previste nel D.Lgs. n.117 / 2017, l’Associazione intende svolgere tutte le azioni e adottare tutti gli strumenti di comunicazione per favorire la diffusione di tale iniziativa presso i propri Associati.
  • L’Associazione, inoltre,svolgerà tutte le attività accessorie che siano funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale, compresa la  Formazione a Distanza (FAD) su Piattaforma E-Learning

ART. 5 Per lo svolgimento delle predette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 6 Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’Associazione, su delibera del suo Consiglio Direttivo, potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

SOCI

ART. 7 Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta condividendone gli scopi e che accettino il presente statuto, il codice etico ed il regolamento interno.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che ne deciderà l’accoglimento o il rigetto. L’adesione del socio è annotata nel libro soci.

ART. 9 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

ART. 10 I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti .I soci che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

ART. 11 La qualità di socio si perde:a) per morte; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso; d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o  di regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

ART. 12 Sono volontari gli associati che aderiscono all’Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione in osservanza delle normative vigenti previste dall’art. 17 del Codice del Terzo Settore e successivi decreti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Tutti i rapporti fra i soci volontarie l‘Associazione sono regolati  dalle normative vigenti previste  dagli art. 17 e 18 del Codice del Terzo Settore e successivi decreti.

Sostenitori

ART. 13 Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, nè il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative dell’Associazione.

Lavoratori

ART. 14 L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

ART. 15  Sono organi dell’Associazione:

            a) l’Assemblea dei soci;

            b) il Consiglio Direttivo;

            c) l’Organo di controllo, laddove eletto;

            d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L’Assemblea

ART. 16 L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

            • almeno una volta all’anno;

            • entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;

            • ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;

            • quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima convocazione.

ART. 17  L’Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invìo di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

All’Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo.

ART. 18 L’Assemblea ha i seguenti compiti:

• discute ed approva il bilancio e il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

• definisce il programma generale annuale di attività;

• procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, definendone  previamente il numero dei componenti;

• procede eventualmente all’elezione e alla revoca dei componenti dell’Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;

• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

• discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

• delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

• ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) dell’art. 11;

• delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;

• delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;

• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

• discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;

• delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 19 L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all’avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore al massimo di una delega.

È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa .

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle votazioni dell’Assemblea si osserva l’applicazione dell’art.2372 Codice Civile, (divieto di delega ad un componente dell’organo amministrativo) e ell’art.2373 C.C, (obbligo per il componente dell’organo di amministrazione di astenersi dal voto in caso di votazione relativa alla sua responsabilità)

ART. 20 Per le modifiche dello Statuto dell’Associazione l’Assemblea delibera con la presenza di almeno i 3/5 (tre quinti) dei soci e  il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione, scioglimento  e liquidazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.

ART. 21  Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

ART. 22   Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, eletti dall’Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo. Esso dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L’Associazione entro 30 giorni dall’elezione dei consiglieri deve comunicare le loro generalità, nei modi previsti dalla Legge e dai regolamenti ministeriali attuativi, all’Ufficio che gestisce il Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23   Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

ART. 24   Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

• elegge tra i propri componenti il presidente;

• elegge tra i propri componenti il vice presidente;

• elegge il tesoriere e il segretario;

• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

• cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;

• predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;

• individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’Associazione;

• predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

• predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

• conferisce procure generali e speciali;

• assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

• propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;

• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

• ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;

• delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

ART. 25  In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

ART. 26  Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

ART. 27  Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

ART. 28   Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L’Organo di controllo

ART. 29  Qualora si verifichino le condizioni espressamente previste dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore e successivi decreti l’Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Tutte le funzioni, i poteri e le prerogative dell’Organo di controllo sono regolate dalle normative vigenti previste dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore e successivi decreti.

Revisore legale dei conti

ART. 30   Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere un Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione delle attività svolte o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

ART. 31   Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Le scritture contabili e le forme dei bilanci seguiranno le normative vigenti previste dall’art. 13 del Codice del Terzo Settore e successivi decreti ministeriali attuativi.

Laddove si verifichino le condizioni previste dalla legge per la redazione del Bilancio Sociale, l’associazione provvederà secondo le normative vigenti previste dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore e successivi decreti.

ART. 32   Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) quote associative degli aderenti;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) rendite patrimoniali;

f) attività di raccolta fondi (regolata secondo l’art. 7 del D.lgs. n.117/17) ;

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 33  Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

ART. 34 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Libri sociali

ART. 35 L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati;

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

ART. 36  Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale.

Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

ART. 37    Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Sedi operative e sedi territoriali

ART. 38   L’Associazione può promuovere la costituzione di sedi  territoriali nominate dal consiglio direttivo nazionale che, contestualmente, ne delibera anche il regolamento di funzionamento. Tali sedi hanno il compito di sviluppare i rapporti con enti ed istituzioni locali sia pubblici che privati: di produrre attività territoriali che rispettino gli scopi statutari, sostenere richieste di finanziamento atti a raggiungere gli obiettivi statutari. Esse rispondono in proprio degli atti e delle azioni compiute. Tutti gli oneri e le spese relativi alla gestione e amministrazione della sede locale sono interamente a carico dei coordinatori. Ogni sede locale è finanziariamente e amministrativamente autonoma.

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

ART. 39   Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell’art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L’Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

ART. 40   Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

IL PRESIDENTE         

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